1. Ad ogni persona è riconosciuto il diritto di vivere senza subire offese alla propria incolumità fisica e ai propri beni legittimamente posseduti ed è altresì attribuito il dovere di non agevolare il compimento di reati attraverso comportamenti attivi od omissivi e di contrastare tali reati nei modi previsti dalla presente legge.
2. Chiunque può destinare guardie private alla vigilanza e alla sicurezza delle persone e dei beni.